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IL PROGETTO |
di Alberto Sterza
INTRODUZIONE
In questa breve trattazione è presentata all'attenzione del lettore una situazione storica particolarmente delicata, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico (piuttosto lungo e difficoltoso fu, infatti, il processo di unificazione legislativa, data la presenza di diversi codici preunitari) tipica di una situazione istituzionale, quale era quella del neonato Regno d'Italia, nel 1885.
Costituitasi, infatti, come Regno Unitario da poco più di un ventennio, l'Italia era alle prese con una società ad economia principalmente rurale e con una situazione agricola fortemente caratterizzata da problemi di produttività e di bonifica richiedenti soluzioni urgenti, non solo di natura tecnica e strumentale, ma anche di carattere giuridico, attraverso regolamentazioni unitarie ed organiche del "diritto agrario".
In effetti, il legislatore italiano alla fine del XIX secolo, pur avendo risolto almeno in parte il frazionamento giuridico - legislativo preunitario in campo civile (ricordiamo il codice civile del 1865) dovette affrontare notevoli problemi di interpretazione e di "vuoti legislativi", spesso proprio nel settore agrario. Non va dimenticato che la società di allora si era progredita in tempi rapidissimi, al punto di trovare lo stesso codice civile, appena promulgato, già quasi superato. E' proprio in un tale contesto di forte crescita industriale (seppure in ritardo rispetto ai maggiori stati europei) e di una crisi dell'agricoltura, che da più parti si auspicò un intervento legislativo diretto a risollevare le sorti dell'agricoltura nazionale e dei rapporti giuridici ad essa connessi.
I) LE BASI DEL PROGETTO
In un orientamento diretto soprattutto a salvaguardare gli interessi e gli aspetti sociali (non a caso nasce in questo periodo la cosiddetta Questione Sociale che coinvolse la maggior parte degli intellettuali e delle forze di governo nel tentativo di ridurre la spinta individualista - liberista tipica del codice civile del 1865 a favore di una spinta collettivista) uno dei principali sostenitori dell'opportunità di avere una legislazione rurale separata da quella civile, che avesse come riferimento il mondo e la società agricola fu G. Vadalà Papale, il quale appoggiato anche da altri sostenitori (Albini e Rossi) intervenne nel dibattito legislativo apertamente a favore di un codice rurale ritenendolo ormai indispensabile soprattutto in considerazione alla situazione in cui la società agricola ormai da tempo si trovava. Quest'ultima, infatti, stava attraversando una crisi profonda che si ripercuoteva non solo sulle produzioni ma anche sui rapporti e sulle transazioni fra i diversi soggetti giuridici in essa operanti. Il cavallo di battaglia dei sostenitori del codice consisteva nel sottolineare come, di fatto, ormai il mondo e la società agricola costituivano un fenomeno sociale ed economico differente ed autonomo rispetto alla disciplina del diritto privato.
In altri termini il diritto agrario avrebbe costituito una materia con propri confini, con proprie funzioni, proprie caratteristiche ed organi. Prendendo poi spunto anche dalla certezza che si stava diffondendo relativa alla necessità di sostituire il codice civile, ormai superato da diverse legislazioni speciali (soprattutto nel settore agrario), tanto il Vadalà Papale quanto l'Albini, rincararono la dose evidenziando ancora una volta l'opportunità di un'unica codificazione agraria al fine di armonizzare e unificare la normativa rurale preesistente.
II) UNO SCONTRO INTERNO
Nell'ambito dei sostenitori di una riforma del diritto rurale, si sviluppò in quegli anni uno scontro interno legato sostanzialmente alla necessità di redigere un vero e proprio codice o limitarsi ad un semplice testo unico. Infatti, diversi studiosi, pur essendo consapevoli della necessità di intervenire nella normativa di settore, ritenevano più opportuno raggruppare semplicemente tutte le leggi speciali redigendo una sorta di testo unico del diritto agrario anziché sviluppare un vero proprio codice. A tale posizione si opposero fortemente i sostenitori del codice appellandosi soprattutto al fatto che solo tramite una precisa codificazione si sarebbero potuto creare uno strumento normativo "dinamico" funzionale alle esigenze della società agricola e soprattutto malleabile ed interpretabile per cercare di dare una risposta più vicina possibile alle esigenze della popolazione e della società rurale.
Limitarsi alla semplice raccolta delle leggi preesistenti significava creare qualcosa di vecchio e obsoleto ancora prima della sua realizzazione, non in grado di disciplinare i rapporti giuridici futuri né di adeguarsi con il tempo alle nuove esigenze ed ai mutamenti della stessa società agricola. Al di la di quelli che possiamo considerare come aspetti sociali relativi ad una disciplina unitaria del diritto agrario, esistevano, di fatto, anche ragioni pratiche che giustificavano il ricorso ad una codificazione; infatti, da un'inchiesta svoltasi in quegli anni in Italia, emerse come ormai indilazionabile un intervento rinnovatore in agricoltura che sollevasse le sorti della popolazione rurale, praticamente abbandonata a se stessa, senza particolari agevolazioni o sussidi, versante in una situazione di arretratezza piuttosto marcata, specchio di un'agricoltura che con il diffondersi dello sviluppo industriale era stata posta dalle forze di governo in secondo piano.
Solo una legislazione rurale unitaria avrebbe potuto rispondere alle esigenze della società contadina realizzando quegli obbiettivi di recupero della situazione delle campagne, delle coltivazioni e della proprietà fondiaria attenuando altresì il flusso migratorio dalla campagna alla città.
III) TENTATIVI E PROGETTI
Sulla base dei principi sopra esposti, diversi furono i tentativi ed i progetti che parte della dottrina sviluppò in quegli anni. In assoluto i primi tentativi di redigere un codice esclusivamente agrario nacquero nella Francia post-rivoluzionaria; diversi, infatti, furono le iniziative che vanno dalla caduta dell'impero Napoleonico fino ai primi anni della Repubblica. Tutti quanti però, per un motivo o per un altro, non sfociarono in nulla di definitivo. In effetti, la situazione politica francese dopo l'esperienza Napoleonica non era delle migliori per dedicare del tempo allo sviluppo di una nuova legislazione rurale. Il comitato incaricato propose, infatti, diverse soluzioni alle assemblee competenti, le quali però, non presero mai realmente in esame tali progetti, al punto tale che anche la Francia ci si affidò allo strumento della legislazione speciale per cercare di arginare la critica situazione normativa agraria. Sebbene sotto la "Repubblica" qualche passo in più fu fatto (l'assemblea legislativa approvò talune parti di un abbozzo di codice che però andarono ad integrarsi con il già presente codice civile), anche in Francia, nonostante i molteplici tentativi, non si giunse mai alla formazione di un vero e proprio codice rurale, bensì semplicemente ad alcune integrazioni al "CODE NAPOLEON" (Codice civile francese).
Questi tentativi ebbero però enorme eco su quella parte della dottrina italiana favorevole ad un'autonomia del diritto agrario rispetto a quello civile in generale. I progetti francesi di Anastasy e di De Croos furono presi ad esempio, dai quali prendere spunto per sviluppare un codice rurale italiano. Pur individuando in essi elementi comuni ai principi ispiratori del codice rurale italiano, si ravvisò però anche la necessità di introdurre sostanziali differenze. In particolare Vadalà Papale G., pur elogiando il lavoro fatto dai due colleghi francesi, ritenne più opportuno ridurre quelle tendenze eccessivamente individualiste che ancora caratterizzavano lo spirito di quei progetti, per dare maggiore risalto al fenomeno agricolo inteso come fenomeno collettivo e sociale; in altri termini era necessario avvicinare maggiormente lo strumento normativo alle esigenze della società e della popolazione agricola, soprattutto sotto il profilo strettamente sociale.
Tanto l'Albini, quanto il Vadalà Papale, prendendo spunto dalla carenza di "socialità" dei progetti francesi svilupparono, ciascuno per proprio conto, un progetto con caratteristiche differenti. Da un lato, l'Albini, strutturò il suo progetto seguendo la distribuzione dei libri del Codici Civile, inserendo nel primo libro parecchi articoli sugli usi, sulle consuetudini, le persone giuridiche, trattando invece negli altri due libri delle "cose rustiche", delle servitù, del possesso e delle diverse forme di contatto agrario (mezzadria, società coloniche, enfiteusi e simili), inserendo inoltre in tale sezione anche il contenuto di molte leggi speciali in particolare quelle relative ai consorzi di irrigazione, alla caccia, alla pesca, alle foreste, alle miniere, al credito fondiario e agricolo; dall'altro il Vadalà Papale, considerando quale presupposto fondamentale il fatto che il codice non doveva riportare nel suo seno tutti quanti i principi generali degli istituiti e delle materie di cui si occupava quando esse erano comuni agli istituiti ed ai principi di materie analoghe, orientò il proprio progetto verso una maggiore specializzazione nel senso che era più opportuno trattare esclusivamente solo di quelle materie che erano tipiche del diritto rurale, dovendosi ritenere il diritto agrario come uno "JUS SINGULARE", pertanto meritevole di una normativa specifica sempre il più possibile vicina e rispondente alle esigenze di settore.
Il progetto era suddiviso in una parte generale relativa ai diritti delle persone, i diritti sulle cose, l'ordinamento della proprietà rurale, ed in una parte speciale, ove invece la singola varietà di ogni istituto e di ogni materia era trattata specificatamente e dove ogni singola esigenza era analizzata e soddisfatta di conseguenza. In tale modo l'autore intendeva eliminare quella complessità e confusione normativa ereditata dalle numerose leggi speciali, spesso disancorate completamente dalle effettive esigenze sociali dell'agricoltura e più di una volta in contraddizione fra di loro, sostituendole con un complesso normativo armonico ed unitario capace di estendersi ed applicarsi alle diverse situazione e sfumature che la complessità della società agricola poteva produrre e che per il futuro sapesse integrarsi facilmente con le eventuali legislazioni successive mantenendo con esse quell'armonia normativa in grado di fornire alle diverse fattispecie giuridiche uno strumento sempre attuale ed efficiente.
Una peculiarità di tale progetto è data anche dal fatto che l'autore ha voluto espressamente regolare talune materie che da tempo era lasciate alla prassi o agli usi locali, utilizzando istituti esistenti quali, il catasto, il regime delle acque e delle guardie campestri. In particolare molto importante fu il ruolo assegnato al catasto, non tanto quanto istituzione amministrativa a scopo fiscale, quanto soprattutto come mezzo per regolare l'assetto del territorio ed in particolare della proprietà rurale, fornendo quella certezza necessaria per la suddivisione dei terreni agricoli e dei fondi rurali in generale. Passando da particolare al generale, si può senza dubbio affermare che l'obiettivo principe di questa parte della dottrina di quegli anni era sicuramente rappresentato dal fatto di creare uno strumento normativo unitario (appunto un codice rurale) all'avanguardia in moda da agevolare sia l'intera disciplina agraria, nonché agevolare la ripresa della stessa economia rurale che allora rappresentava la principale fonte di lavoro in una nazione a prevalente economia agricola. Il tutto attraverso un'incentivazione ai mezzi di sviluppo, un'attenuazione dei pesi e dei carichi gravanti sulla proprietà, un'agevolazione alla circolazione dei prodotti e allo sviluppo delle classi rurali, favorendo il ricorso al credito fondiario e agricolo con relativa circolazione di beni e denaro e conseguente sviluppo della produzione.
Tutto questo non si sarebbe stato possibile senza una specifica normativa codificata e tramite la semplice aggiunta di integrazioni al codice civile. Altri aspetti considerati dalla dottrina riguardano le consuetudini e l'igiene pubblica. Paludi, disboscamenti, abbandono dei corsi d'acqua, costituivano allora le principali fonti di inquinamento dell'aria e dell'acqua al punto tale da spingere lo stesso Vadalà Papale ad inserire nel suo progetto un'apposita regolamentazione relativa al recupero delle zone malsane e paludose da destinare all'attività agricola e migliorando al contempo le condizione di salubrità dell'intero ambiente circostante. Per ciò che concerne le consuetudine invece, queste costituivano ormai da diverso tempo la prassi comunemente utilizzata nella regolamentazione dei rapporti agrari, al punto tale da non poterne prescindere nella stesura del codice.
IV) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Indubbiamente la dottrina (sia italiana che francese) favorevole alla redazione del codice, come già detto, incarna perfettamente quell'esigenza di specificità del diritto agrario rispetto all'intero complesso del diritto privato, non tanto però sotto il profilo strettamente giuridico, poiché il diritto rurale rientra pur sempre nell'ambito del diritto civile, quanto piuttosto sotto il profilo sociale. Così come fu fatto per il diritto commerciale (per il quale nel 1885 fu promulgato un apposito codice commerciale) e per il diritto industriale (che in quegli anni vedeva svilupparsi diversi progetti di appositi codici) anche per il diritto rurale era ormai giunta l'ora di una codificazione separata rispetto a quella del diritto privato, in quanto più rispondente alla società ed all'economia agricola. In buona sostanza era necessario distaccarsi dalle mere "Leggi positive", rappresentate essenzialmente dal codice civile, per avvicinarsi maggiormente grazie anche normative specifiche all'intero fenomeno sociale rappresentato dal mondo agricolo. Tanto in Francia quanto in Italia però ci fu anche chi (come L'Aronne Rabbeno e De Lavergne) sostenevano essere più utili nella pratica "mettere in rapporto il codice civile con le leggi speciali e rilevarne lo spirito, anziché elevarsi nelle serene ragioni della scienza e tentare l'elaborazione di un codice rurale - Aronne Rabbeno". In Francia parallelamente De Lavergne, passando in rivista i vari progetti francesi sostenne l'opportunità di perfezionare le leggi agricole vigenti senza dovere necessariamente ricorrere ad una nuova codificazione.
In quegli anni tale dibattito teneva banco. l'agricoltura rappresentava la maggiore fonte dell'economia italiana, per questo motivo più che giustificato appariva, ed appare oggi con il senno di poi, tutto il fervore dottrinale inerente al diritto rurale. Nel 1942, in seguito alla promulgazione dell'attuale codice civile, il diritto agrario fu nuovamente inglobato completamente del diritto privato (nel libro delle proprietà). Tale impostazione dimostra l'esistenza di una maggioranza dottrinale ancora legata ad un concetto di unità del diritto privato. Riprova n'è il fatto che anche lo stesso diritto commerciale è stato nuovamente inglobato nel codice civile. Al giorno d'oggi, pur riconoscendo la notevole importanza che l'attività agricola ancora riveste nel nostro paese, la presenza di una codificazione rurale apparirebbe ormai fuori luogo. Semmai in una società dove l'informatica, la telecomunicazione, il terziario e l'elettronica rappresentano le principali fonti dell'economia nazionale e mondiale sarebbe sicuramente più opportuno uno studio sulla necessità di un codice informatico.
Dott. Alberto Sterza
BIBLIOGRAFIA
Aronne Rabbeno, "Saggio di giurisprudenza agraria, 1865"
Vadala Papale, "Di un progetto di codice rurale in Italia, 1885"
Codice Civile del 1885. Articolato in tre libri dedicati rispettivamente:
il primo "alle persone" il secondo "ai beni,alla proprietà e alle
modificazioni di essa", il terzo "ai modi di acquisto e di trasmissione
della proprietà medesima e degli altri diritti reali". Impostazioni
strutturata sul modello del Codice Napoleonico.
Aronne Rabbeno, "Delle consuetudini rurali nei rapporti con l'odierno
codice civile" contenuto nel volume "Quistioni attuali di legislazione e
giurisprudenza rurali".
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