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Titolo
1. DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA
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Art.
1. (Imprese socializzate) - Le imprese di proprietà privata che dalla
data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impieghino
almeno cento lavoratori, sono socializzate.
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Sono altresì
socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Province
e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.
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Alla gestione
della impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.
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Lordinamento
dellimpresa socializzata è disciplinato dal presente decreto e
relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle
norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino
con il presente decreto.
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Art. 2.
(Organi delle imprese socializzate) - Gli organi delle imprese socializzate
sono:
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a)
per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata: il capo dellimpresa; lassemblea; il consiglio
di gestione; il collegio dei sindaci:
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b)
per le altre società e per le imprese individuali: il capo dellimpresa
e il consiglio di gestione:
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c)
per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere
pubblico che non abbiano forma di società: il capo dellimpresa;
il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.
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Sezione
1. - Amministrazione delle Imprese socializzate.
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Capo I
(Organi delle imprese socializzate) - Amministrazione delle imprese
di proprietà privata aventi forma di società.
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Art.
3. (Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata) - Nelle società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali,
membri eletti dai lavoratori dellimpresa: operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi.
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Art.
4. (Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale) - Allassemblea
partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti
del capitale intervenuto.
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Il consiglio
di gestione, nominato dallassemblea, è formato per metà di membri
scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
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Il collegio
sindacale, pure nominato dallassemblea, è formato per metà di
membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci.
Il presidente del Collegio sindacale è scelto fra gli iscritti allalbo
dei revisori dei conti.
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Art.
5. (Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata) - Nelle società
non contemplate nel precedente articolo £ il consiglio di gestione è
formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della
società, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori dellimpresa,
operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
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Art.
6. (Poteri del consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione delle
imprese private aventi forma di società, sulla base di un periodico
e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della
gestione:
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a)
delibera su tutte le questioni relative alla vita dellimpresa,
allindirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del
piano nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;
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b)
esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina
ed alla tutela del lavoro nella impresa;
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c)
esercita in genere nellimpresa tutti i poteri attribuitigli dallo
statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori,
ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
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d)
redige il bilancio dellimpresa e propone la ripartizione degli
utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice
Civile.
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Art.
7 (Votazioni) - Nelle votazioni tanto dellassemblea quanto del
consiglio di gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del
capo dellimpresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
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Art.
8 (Cauzione dei membri del consiglio di gestione) - I membri dei consigli
di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dallobbligo
di prestare cauzione.
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Art.
9 (Capo dellimpresa) - Nelle società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata il capo dellimpresa è eletto
dallassemblea fra persone di provata capacità tecnica o amministrativa
nellimpresa o fuori.
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Nelle
altre imprese aventi forma di società il capo dellimpresa è nominato
fra soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti
e dai regolamenti delle società stesse.
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Art.
10. (Poteri del capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa
dirige e rappresenta a tutti gli effetti limpresa stessa; convoca
e presiede lassemblea, nelle imprese in cui esiste; convoca e
presiede altresì il consiglio di gestione.
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Egli ha
la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti
e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti
dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente
decreto.
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Capo
II - Amministrazione delle imprese di proprietà privata individuale.
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Art.
11. (Consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali viene costituito
un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo
il regolamento dellimpresa, dai lavoratori: operai, impiegati
amministrativi, impiegati tecnici.
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Art.
12. (Capo dellimpresa - Poteri del consiglio di gestione) - Nelle
imprese individuali limprenditore, il quale assume la figura giuridica
di capo dellimpresa con la responsabilità e i doveri di cui ai
successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato nella gestione della
impresa stessa dal consiglio di gestione.
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Limprenditore,
capo dellimpresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta
al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita
produttiva dellimpresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione
per lapprovazione del bilancio e il riparto degli utili.
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Capo
III - Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato.
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Art.
13. (Capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa di proprietà
dello Stato è nominato con decreto del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione
dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio
di gestione dellimpresa o fra altri elementi dellimpresa
stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali
garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.
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Il capo
dellimpresa ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi
art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto
di ogni impresa.
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Art.
14. (Consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione è presieduto
dal capo dellimpresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle
varie categorie dei lavoratori dellimpresa: operai, impiegati
tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante
proposto dallIstituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal
Ministro per lEconomia Corporativa di concerto con il Ministro
per le Finanze.
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Le modalità
di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati
dallo statuto dellimpresa.
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Nessuno
speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri
del consiglio di gestione per tale loro attività.
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Art.
15. (Poteri del consiglio di gestione) - Per i poteri del consiglio
di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme
contenute nel precedente articolo 7.
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Art.
16. (Costituzione del collegio dei revisori) - Il collegio dei revisori
delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del
Ministro per lEconomia Corporativa di concerto con il Ministro
per le Finanze, su designazione dellIstituto di Gestione e Finanziamento.
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Il compenso
dei revisori è determinato dallIstituto di Gestione e Finanziamento
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Art.
17. (Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni
eccedenti lordinaria amministrazione) - Nelle imprese di proprietà
dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti
dal consiglio di gestione ed approvati dallistituto di Gestione
e Finanziamento.
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Gli aumenti,
le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento
e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte
dallIstituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio
di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dellEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri
Ministri interessati.
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Capo
IV - Amministrazione delle imprese a carattere pubblico
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Art. 18.
(Amministrazione delle imprese a carattere pubblico) - LAmministrazione
delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui
al capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite
in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme
di cui al capo terzo.
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Capo
V - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
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Art.
19. (Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata) - Tutte
le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare
gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private
individuali dovranno anchesse redigere uno statuto.
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Gli statuti
saranno sottoposti allapprovazione del Ministero dellEconomia
Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio
per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.
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Il Ministro
per Leconomia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine
entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i
nuovi statuti allapprovazione.
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Art.
20. (Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato
e delle imprese a carattere pubblico) - Gli ordinamenti, gli atti costitutivi
e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese
a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione, sono approvati
con decreto del Ministero per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.
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Art.
21. (Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori) - I rappresentanti
dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate,
sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dellimpresa,
operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori
delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno
5 anni di appartenenza allimpresa e che abbiano inoltre dimostrato
fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.
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Sezione
II. - Responsabilità del capo dellimpresa e degli amministratori.
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Art.
22. (Responsabilità del capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa
è personalmente responsabile di fronte allo Stato dellandamento
della produzione dellimpresa e può essere rimosso e sostituito
a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che
nei casi previsti dalle vigenti Leggi, quando la sua attività non risponda
alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della
politica sociale dello Stato.
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Art.
23. (Sostituzione del capo dellimpresa di proprietà dello stato)
- Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dellimpresa
è disposta dal Ministro per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati,
dufficio o su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento
o del consiglio di gestione dellimpresa o dei revisori, premessi
gli opportuni accertamenti.
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Art.
24. (Sostituzione del capo dellimpresa privata avente forma di
società) - Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in
accomandita per azioni la sostituzione del capo dellimpresa è
deliberata dallassemblea.
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Nelle
imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo dellimpresa
è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, essere promossa dal Consiglio
di Gestione con la stessa procedura prevista dallart. 25 e seguenti
per le imprese private ed individuali.
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E
in ogni caso facoltà del Ministro per lEconomia Corporativa di
provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del capo dellimpresa
quanto egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti
alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati allart.22.
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Art.
25. (Sostituzione del capo della impresa privata individuata) - Nelle
imprese private individuali limprenditore capo dellimpresa
può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura
del Lavoro che ne dichiari la responsabilità.
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Lazione
per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio
di gestione dellimpresa, dallIstituto di Gestione e Finanziamento,
qualora interessato nellimpresa, e dal Ministro per lEconomia
Corporativa, mediante istanza al Procuratore di stato presso la Corte
dAppello competente per territorio.
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Art.
26. (Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro) - La Magistratura
del Lavoro, sentito limprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio
di gestione dellimpresa, il Ministro per lEconomia Corporativa
e lIstituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato,
premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità
dellimprenditore.
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Contro
la sentenza è ammesso ricorso per cassazione a norma dellarticolo
426 del Cod. Pr. Civ.
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Art.
27. (Sanzioni contro il capo dellimpresa) - A seguito della sentenza
che dichiara la responsabilità dellimprenditore, il Ministro per
LEconomia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi
che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dellimpresa
ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dellimpresa
medesima con losservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.
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Art.
28. (Misure cautelari) - Pendente lazione di cui agli articoli
precedenti il Ministro per lEconomia Corporativa può sospendere,
con proprio decreto, limprenditore, capo dellimpresa, dalla
sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione
dellimpresa.
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Art.
29. (Responsabilità dei membri del consiglio di gestione) - Qualora
il consiglio di gestione dellimpresa dimostri di non possedere
sufficiente senso di responsabilità nellassolvimento dei compiti
affidatigli per ladeguamento dellattività dellimpresa
alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della
Repubblica, il Ministro per lEconomia Corporativa, di concerto
con il Ministro per le Finanze, puo disporre, premessi gli opportuni
accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario
per la temporanea gestione dellimpresa.
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Lintervento
del Ministro per lEconomia Corporativa può avvenire dufficio
o su istanza dellIstituto di Gestione e Finanziamento, se interessato,
o dal capo dellimpresa o dellassemblea o dei sindaci, ovvero
dei revisori.
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Art.
30. (Sanzioni penali) - Al capo dellimpresa ed ai membri del consiglio
di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste
dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società
commerciali.
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Titolo
II. - DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO
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Art.
31. Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato-
La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza
politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie
prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento della
vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dellI.Ge.Fi.
secondo le norme del presente decreto.
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Quando
limpresa comprenda aziende aventi attività produttive diverse,
lo stato può assumere la proprietà di parte soltanto dellimpresa
stessa.
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Lo Stato
può inoltre partecipare al capitale di imprese private.
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Art.
32. (Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato)
- Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta
in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la
proprietà.
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Art.
33. (Nomina e compiti del sindacatore) - Con decreto del Ministro per
lEconomia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato
deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato
e ne viene nominato un sindacatore.
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Il sindacatore
ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione
dellimpresa e con lIstituto di Gestione e Finanziamento,
le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle
quote di capitale per la loro conversione in Titoli dellIstituto
di Gestione e Finanziamento.
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Art.
34. (Nomina e compiti del Commissario del Governo) - Il Ministro per
lEconomia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria
dellimpresa, di cui lo Stato intenda assumere la proprietà, ad
un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori
in carica.
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In ogni
caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art.
40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi
di amministrazione dellimpresa sono sciolti di diritto e il sindacatore
ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il
tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla
nomina del capo dellimpresa.
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Art.
35. (Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del
capitale) - Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il
rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti
il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in
proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dellentrata in vigore
del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.
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Art.
36. (Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato)
- LAmministrazione del capitale delle imprese assunte in
proprietà dello Stato è controllata dallIstituto di Gestione e
Finanziamento, ente pubblico con propria responsabilità giuridica.
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La costituzione
dellIstituto e lapprovazione del relativo statuto saranno
disposti con separato provvedimento.
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Art.
37.(Compiti dellIstituto di Gestione e Finanziamento) -
LIstituto di Gestione e Finanziamento controlla lattività
delle imprese di cui allarticolo 31, secondo le direttive del
Ministro per lEconomia Corporativa e del Ministro per le Finanze
ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese
private.
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Art.
38. (Trasformazione delle quote di capitale) - Le quote di capitale
già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono
sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso lIstituto
di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dallIstituto
medesimo ai sensi dei successivi articoli.
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Art.
39. (Valore di trasformazione delle quote di capitale) - La sostituzione
delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa
in proprietà dello Stato, con i titoli dellIstituto di Gestione
e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale
di quelle quote di capitale.
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Art.
40. (Determinazione del valore delle quote di capitale) - Il valore
reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà
dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta
dellIstituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con
gli amministratori dellimpresa.
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Contro
il decreto del Ministro per lEconomia Corporativa è ammesso ricorso
anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dellimpresa
o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
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Art.
41. (Caratteristiche dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento)
- I titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi,
negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.
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Essi vengono
emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione.
Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato
dei Ministri per la difesa del risparmio e lesercizio del credito,
su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto
dellandamento dei relativi settori produttivi e quello generale
della produzione.
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Art.
42. (Limitazione alla negoziabilità dei titoli) - E demandata
al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e lesercizio
del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dellIstituto
di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale,
od anche di disporre liscrizione nei libri dellIstituto
del credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la
materiale consegna dei titoli.
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Art.
43. (Modalità del passaggio in proprietà dello Stato) - Con il decreto
che dispone il trapasso della proprietà dellimpresa allo stato,
o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative
o di esecuzione sulle modalità e termini del trapasso medesimo, nonché
quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed
opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione
e distribuzione dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento
agli aventi titolo.
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Titolo
III. - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
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Art.
44. (Determinazione degli utili) - Gli utili netti delle imprese risultano
dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base
di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con
opportuno provvedimento di legge.
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Art.
45. (Remunerazione del capitale) - Sugli utili netti, dopo le assegnazioni
di legge a riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che
saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una renumerazione
al capitale conferito nellimpresa, in una misura non superiore
ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi,
dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e lesercizio
del credito.
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Art.
46. - Gli utili dellimpresa, detratte le assegnazioni di cui allarticolo
precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, in rapporto allentità delle renumerazioni
percepite nel corso dellanno.
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Tale ripartizione
non potrà superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni
nette corrisposte ai lavoratori nel corso dellesercizio.
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Le eccedenze
saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dallIstituto
di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e
produttiva.
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Con separato
provvedimento del Ministro per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale
cassa.
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Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dItalia
ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale
delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo
decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.
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Dal quartiere
generale, addì 12 Febbraio 1944-XXII.
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MUSSOLINI
( Tarchi, Pellegrini, Pisenti )
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V° il
Guardiasigilli: Pisenti