| DA
20 MILIARDI ALL' 1 A.C. |
DA
1 D.C. AL 2000 ANNO x ANNO |
PERIODI
STORICI E TEMATICI |
PERSONAGGI E PAESI |
ANNO 438 d.C.
( QUI riassunto dell'intero periodo dal 432 al 476 ) >
*** I CODICI TEODOSIANI
*** LE LEGGI RAZZIALI
Nel corso dell'anno l'imperatore TEODOSIO II provvede alla compilazione di una raccolta di leggi che entreranno in vigore già con l'inizio del prossimo anno.
E' il Codice Teodosiano, la raccolta più completa di leggi che si conoscono prima di quelle di Giustiniano. La curiosità è che nasce questo codice per entrambi i due imperi sia quello occidentale di VALENTINIANO III sia per quello orientale che è quello di suo zio TEODOSIO II che lo ha concepito.
Questo fa pensare che ancora quest'anno, Teodosio, pensa ancora alla possibilità di riunire i due imperi in uno solo.
Anche se questo codice servirà da modello a quello di Giustiniano, e poi successivamente a tutti gli altri fino ai nostri giorni, contiene cose molte curiose che fanno parte della morale dell'epoca. E nel matrimonio di VALENTINIANO III dello scorso anno abbiamo già visto qualche scampolo in anticipo (sulla libera unioni di consanguinei, ma solo se sono nobili) cioè le morali e certe motivazioni non sono sempre valide per tutti, ma solo per alcuni.
Con la conseguente separazione dell'impero, tale codice verrà ancora diversificato in due tronconi che si adegueranno uno al mondo occidentale, l'altro al mondo orientale. Sempre sulla falsariga di questi due codici verrà poi anche compilato il "Lex Romana-Visigothorum" di Gundobado re dei Visigoti per i suoi sudditi burgundi e romani in quelle zone residenti. Qui la materia è costituita soprattutto da illeciti, reati di furto di bestiame, fuga di schiavi, successione, donazioni, matrimonio, tutela, processo e altre norme di diritto.
Questo di TEODOSIO che entrera' in vigore il prossimo 1 Gennaio 439 è la summa di tutte quelle leggi che prima erano in vigore dai tempi piu' lontani ma che venivano applicate ricorrendo non a un vero e proprio numero di articoli che si riferivano a un ben preciso reato ma si faceva riferimento a sententiae o novellae di ogni giudice che aveva trattato la causa, che operava con il sistema della tradizione, della casistica, delle punizione precedenti, non vi era cioè codificato "per quel reato questa è la pena x da comminare".
Si può immaginare quante e come venivano trattate certi liti.
Teodosio bandisce una quantità di volumi polverosi dove venivano riportate le vecchie liti e le relative sentenze, e dissipò nel campo del diritto quell'oscurità che costringeva i cittadini a consultare gli avvocati che a loro volta dovevano prendere visione di tutte le sentenze emesse prima e che si riferivano a quel tipo di reato.
Ma qualcosa del genere esiste ancora oggi nella legge britannica- dove per i vari reati, applica la condanna-punizione, riferendosi a quella che la casistica penale e civile precedentemente ha emesso nella circostanza dello stesso reato.
E' impossibile fornire qui un riassunto adeguato dati i limiti imposti all'argomento nel quadro di una storia generale come questa così brevemente condensata, ma non si può far accenno a certe leggi che con questo codice vengono emesse, perchè rispecchiano il costume, la morale, la vita di questo periodo.
Nella Voce "FAMILIA" compaiono le leggi sugli schiavi; "questi sono considerati beni mobili vivi, senza proprietà o diritti giuridici, totalmente a disposizione del loro padrone che ha su di essi il potere di vita o di morte".
Fino alle leggi di Costantino del 326, si disponeva che incatenare o battere uno schiavo anche se questo moriva non giustificava alcuna indagine, e quindi non c'era alcuna incriminazione, essendo considerato normale diritto del proprietario. Essendoci poi penuria di schiavi, ma venendo sempre di più a crescere quella categoria che Diocleziano aveva creato, "la gleba", questi venivano trattati allo stesso modo.
Venivano distinti in originari, censiti, adscripti, tributarii. I primi erano quelli che erano considerati inscindibilmente vincolati al fondo per sempre, quindi dalle unioni di questi, i figli che nascevano divenivano sempre di proprietà del padrone del fondo.
Gli altri erano quelli (censiti e iscritti) che venivano portati dentro il fondo per lavorare quando si creava un fondo nuovo; lo si censiva quindi questo con la terra, gli animali e gli addetti.
Gli ultimi (quelli diremmo privilegiati ) erano quelli che pur legati al fondo come gli altri (pieno possesso del padrone ) avevano il privilegio di lavorarla per conto proprio e non su indicazione del padrone ma dovevano pur sempre allo stesso il 50% del raccolto.
C'erano poi altri che si chiamavano inquilini ed erano quelli che non possedevano un fondo, erano di proprietà sempre di un padrone insieme alle bestie che accudivano ma vivevano non in un fondo fisso ma in capanne o grotte sulle montagne o colline come pastori di greggi.
In parole povere, per tutti, quando un padrone vendeva una proprietà , scriveva nel contratto di vendita " 30 vacche, 15 pecore, 50 galline, 50 jugeri di terreno, 1 fabbricato, 15 uomini, 3 donne. nelle ultime due voci non si doveva superare questo rapporto, perchè le donne non erano produttive ma dovevano solo allevare i nuovi futuri lavoranti e "non essere lì per sollazzarsi o sollazzare i coloni" quindi intuibile quando i neonati erano femmine che fine facevano. Solo nel 529 Giustiniano apporta un piccolo comma in merito, dicendo che il padrone poteva scegliere se farne delle schiave; ma rimase per altri 1350 anni un comma ignorato da tutti anche perchè ci fu uno che interpretò l'opinione corrente "se la cosa prende piede avremo le campagne spopolate".
Curioso le leggi sul MATRIMONIO - Proibito sposare sotto pena di morte, barbari, ebrei, e appartenenti a religione ariana, manichei, donatisti, samaritani, eretici tutti; agli stessi presbiteri, diaconi, suddiaconi di religione ortodossa cristiana stessa pena e eventuali figli vanno trattati come i nati da un'unione incestuosa. Nell' unione matrimoniale è richiesto il consenso delle parti solo se queste non sono sotto la patria potestà (devono essere insomma entrambi orfani di padre), altrimenti è solo il padre ad acconsentire e scegliere lo sposo a cui dare la propria figlia, anche se la figlia dissentisce.
Minima età 7 anni. Pertanto un padre che prometteva la propria figlia fanciulla, in sposa a tizio o a caio, se non manteneva la promessa, (che era un vero e proprio negoziato con tot di dote contemplata ed elencata) doveva in caso di non adempimento, restituire al promesso sposo il quadruplo della somma (la caparra piu tre volte la stessa) o dei beni fatti all'atto della promessa.
Verosimilmente a tale imposizione il padre vi si sottraeva dando o con "le buone o con le cattive" in sposa la propria figlia, che però non poteva dallo sposo più nemmeno essere ripudiata nel caso non gli piacesse più, perchè altrimenti la stessa sorte della penale toccava proprio allo sposo.
E il promesso sposo allora, se quella ragazzina promessa a 7 anni era diventata bruttina e senza attrattive come si comportava? Viene in soccorso la legge sul CONCUBINATO: Questo lo si considera un legame non puramente transitorio od occasionale, ma continuo, contratto per il soddisfacimento della passione e non per fondare una famiglia di "cittadini", infatti se per caso in questi rapporti nascevano anche figli, erano considerati alla pari della loro madre (cioè concubina già alla nascita) cioè non aventi diritti ad alcun rapporto giuridico con il loro padre, pertanto questi poteva ignorarne completamente l'esistenza, o al limite prenderne possesso dalla madre, e regalarli a chicchessia o farne una sua schiava, col diritto come abbiamo detto sopra di vita o di morte, essendo non considerato un reato punibile.
Diametralmente (con molta ipocrisia ) era considerato l'adulterio che se sotto la legge di Augusto, Lex Julia, si comminava la pena all'esilio per la donna (di un cittadino onorato però) e per l'uomo la confisca di metà dei beni, in queste leggi nuove e in quelle che seguiranno con Giustiniano la pena è trasformata con la pena di morte inflitta con la spada all'uomo, e alla donna prima la fustigazione pubblica poi la chiusura obbligatoria in un monastero. Chiunque sottraeva una ragazza promessa sposa anche se questa era consenziente al ratto, venivano entrambi puniti a morte; anche la ragazza perchè non si era sottratta al rapitore e di non aver fatto accorrere i vicini con le sue grida; e chi aveva aiutato a fare il ratto, o sapeva e non ha parlato, la punizione è di riempigli la bocca con il piombo fuso.
E per finire, la breve carrellata, sempre con quello spirito religioso ormai censorio e potente nella vita cittadina dell'impero; la legge di Teodosio contempla che in nessun processo è valida la testimonianza di un pagano, samaritano, ebreo, ariano, manicheo, e di qualsiasi eretico, non godendo essi di diritti civili. Nessuno di questi può citare in tribunale per debiti un cristiano. Nessuno di questi può succedere, donare, comprare e vendere, concludere contratti di commercio, di matrimonio riconosciuti dallo stato, nè di fare testamento; per quest' ultimo non potendo legalmente e giuridicamente passare i beni ai superstiti (salvo che l'erede si convertisse alla religione cristiana- potete immaginare se non lo facevano opportunisticamente tutti) venivano gli stessi beni confiscati dallo stato. Nessuno di questi poteva accedere nell'esercito e nell'amministrazione civile. Proibizione assoluta in ogni punto del territorio romano di riunirsi in qualsiasi luogo anche privato interno o esterno fare riti e pregare. Ma non è finita, il colpo finale è questo: Proibito a chicchessia, ricchi, magnati, tribunali e chiese fare elemosina alle categorie sopra citate.
Stiamo entrando nel medioevo, ma non dimentichiamo che in pieno '900 sono state emanate le leggi razziali con un contenuto molto simile a questa ultima parte.